Pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale S.G. n. 164, del 15 luglio 2022, la Legge 15 luglio 2022 n. 91, di conversione, con modificazioni, del D.L. 17 maggio 2022, n. 50, recante “Misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché in materia di politiche sociali e di crisi ucraina”.
Sul medesimo supplemento è pubblicato il testo coordinato con le numerose modifiche apportate in sede di conversione.
Tra le misure che interessano i SUE e SUAP, spiccano le disposizioni che sottraggono alle definizione di “nuova costruzione”, le demolizioni e ricostruzioni con modifica di sagoma effettuate, oltre a quelle realizzate in “aree tutelate ai sensi dell’articolo 142” del Codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 anche quelle che hanno per oggetto gli immobili tutelati ai sensi dell’art. 136, comma 1, lettere c) e d) del medesimo d.lgs. 42/2004. Rientrano quindi in questo campo di applicazione oltre alle aree tutelate per legge ai sensi dell’art. 142 del D.Lgs. 42/2004:
- i territori costieri compresi in una fascia della profondità di 300 metri dalla linea di battigia, anche per i terreni elevati sul mare;
- i territori contermini ai laghi compresi in una fascia della profondità di 300 metri dalla linea di battigia, anche per i territori elevati sui laghi;
- i fiumi, i torrenti, i corsi d’acqua iscritti negli elenchi previsti dal testo unico delle disposizioni di legge sulle acque ed impianti elettrici, approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, e le relative sponde o piedi degli argini per una fascia di 150 metri ciascuna;
- le montagne per la parte eccedente 1.600 metri sul livello del mare per la catena alpina e 1.200 metri sul livello del mare per la catena appenninica e per le isole;
- i ghiacciai e i circhi glaciali;
- i parchi e le riserve nazionali o regionali, nonché i territori di protezione esterna dei parchi;
- i territori coperti da foreste e da boschi, ancorché percorsi o danneggiati dal fuoco, e quelli sottoposti a vincolo di rimboschimento, come definiti dall’articolo 2, commi 2 e 6, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 227;
- le aree assegnate alle università agrarie e le zone gravate da usi civici;
- le zone umide incluse nell’elenco previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 1976, n. 448;
- le zone di interesse archeologico.
Anche gli immobili vincolati ai sensi dell’art. 136, lettere c) e d):
“c) i complessi di cose immobili che compongono un caratteristico aspetto avente valore estetico e tradizionale, inclusi i centri ed i nuclei storici; d) le bellezze panoramiche e così pure quei punti di vista o di belvedere, accessibili al pubblico, dai quali si goda lo spettacolo di quelle bellezze”.
Altra novità è l’estensione a tre anni del termine per l’inizio dei lavori “Per gli interventi realizzati in forza di un titolo abilitativo rilasciato ai sensi dell’articolo 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387”: impianti alimentati da fonti rinnovabili.
Il testo riporta inoltre altre molteplici “misure di contrasto delle ricadute della crisi ucraina, con riferimento anche alla connessa necessità di adottare misure in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti”.