Decreto-legge 29 maggio 2024, n. 69 (in Gazzetta Ufficiale – Serie generale – n. 124 del 29 maggio 2024), coordinato con la legge di conversione 24 luglio 2024, n. 105 recante: “Disposizioni urgenti in materia di semplificazione edilizia e urbanistica”
Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 27 luglio 2024, n. 175, S.O.
Entrata in vigore del provvedimento: 28/07/2024
Importanti modifiche al DPR 380/2001
Convertito in legge il decreto-legge 69/2024 «Disposizioni urgenti in materia di semplificazione edilizia e urbanistica.»
In sede di conversione sono state apportate numerose correzioni che hanno corretto il tiro su alcune disposizione che avevano creato non poche preoccupazioni in merito alla determinazione delle oblazioni in applicazione del nuovo articolo 36-bis.
Si ritorna alle vecchie disposizioni e quindi in caso di sanatoria in accertamento di conformità con permesso di costruire l’oblazione ritorna ad essere il doppio del contributo di costruzione nel caso di “doppia conformità” e con un incremento del 20% nel caso in cui la conformità urbanistica sia verificata unicamente con le norme vigenti al momento della presentazione dell’istanza.
Nel caso in cui la sanatoria in accertamento di conformità sia verificata con SCIA l’oblazione viene computata in un importo pari al doppio dell’aumento del valore venale dell’immobile valutato dai competenti uffici dell’Agenzia delle entrate, in una misura, determinata dal responsabile del procedimento, non inferiore a 1.032 euro e non superiore a 10.328 nel caso in cui sia verificata unicamente la conformità al momento della presentazione della segnalazione e in misura non inferiore a 516 euro e non superiore a 5.164 euro nel caso di doppia conformità.
L’accertamento di conformità ai sensi art. 36 rimane limitato ai casi di assenza di titolo o totale difformità dallo stesso (permesso di costruire o SCIA sostitutiva) mentre le variazioni essenziali vengono fatte ricadere in applicazione dell’art. 36-bis insieme alle parziali difformità.
Sempre per l’art. 36-bis la conversione in legge ha apportato parecchie importanti modifiche:
- Permettere all’attuale proprietario, e non solo al responsabile dell’abuso, di produrre la domanda di sanatoria in accertamento di conformità.
- Le verifiche di compatibilità paesaggistica potranno essere richieste “anche in caso di lavori che abbiano determinato la creazione di superfici utili o volumi ovvero l’aumento di quelli legittimamente” e “anche nei casi in cui gli interventi” “risultino incompatibili con il vincolo paesaggistico apposto in data successiva alla loro realizzazione.”
- Ribadendo il concetto che si forma il silenzio assenso decorsi 45 giorni dalla presentazione dell’istanza viene disposto che l’amministrazione è tenuta a rilasciare, in via telematica, su richiesta del privato, un’attestazione circa il decorso dei termini del procedimento e dell’intervenuta formazione dei titoli abilitativi.
Per quanto attiene le integrazioni importante è quella che istituisce un nuovo articolo 34-ter che in caso di parziale difformità ammette, per i titoli rilasciati prima della data di entrata in vigore della legge 28 gennaio 1977, n. 10, una specie di variante finale postuma con SCIA con un’oblazione da conteggiare con la stessa metodologia del 5° comma dell’art. 36-bis illustrata precedentemente.
L’articolo 34-ter introduce anche, al 4° comma, una nuova forma di tolleranza costruttiva, riferita alle modifiche parziali realizzate durante i lavori e successivamente oggetto di rilascio di certificato di abitabilità o agibilità, a seguito di verifiche di conformità edilizia.
Confermate le modifiche apportate al testo unico per l’edilizia:
- sono state aggiunte le opere di protezione dal sole e dagli agenti atmosferici (l’elenco è variegato) tra quella in attività di edilizia libera così come pure l’installazione delle VEPA (vetrate panoramiche amovibili e totalmente trasparenti) a chiusura di porticati.
- per quanto riguarda lo stato legittimo degli immobili o delle unità immobiliari viene riconosciuto all’ultimo titolo “rilasciato o assentito, che ha disciplinato l’ultimo intervento edilizio che ha interessato l’intero immobile o l’intera unità immobiliare, a condizione che l’amministrazione competente, in sede di rilascio del medesimo, abbia verificato la legittimità dei titoli pregressi” l’onere della prova,
Se si è in possesso di un titolo così formato non sarà più necessario elencare e reperire altri titoli precedenti.
Sempre per la determinazione dello stato legittimo vengono elencati, anche se già normalmente riconosciuti dalla prassi ordinaria, i titoli rilasciati in accertamento di conformità ai sensi degli art. 36 e 37 e del neonato art. 36-bis con l’aggiunta in sede di conversione in legge dell’art. 34-ter.
Viene confermata tra i titoli che legittimano l’immobile o l’unità immobiliare la “fiscalizzazione”, sia quella dell’art. 33 che quella dell’art. 34 del DPR 380/2001.
- L’art. 23-ter “Mutamento d’uso urbanisticamente rilevante” in zone A, B e C di PRGC è stato integrato in modo sostanziale prevedendo tutta una serie di mutamenti di destinazione d’uso, senza opere o con opere, ammessi (esclusi i rurali) e con tutta una serie di agevolazioni tra cui, in particolari casi, è previsto che “… il mutamento di destinazione d’uso non è assoggettato all’obbligo di reperimento di ulteriori aree per servizi di interesse generale previsto dal decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444, e dalle disposizioni di legge regionale, né al vincolo della dotazione minima obbligatoria di parcheggi previsto dalla legge 17 agosto 1942, n. 1150.”.
- Come detto in precedenza la “fiscalizzazione” è stata inserita tra i titoli che legittimano un edificio o un’unità immobiliare ma la contropartita, per quella ai sensi dell’art. 34, è un aumento del 50% della sanzione
- È stato confermato il regime speciale per le tolleranze costruttive per gli interventi realizzati entro il 24 maggio 2024, che potrà variare adesso dal 2% per le unità con superfici superiori a 500 mq fino al nuovo 6% per quelle di superficie inferiore a 60 mq